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1、NUOVE REGOLE SULLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA DAL 1 GENNAIO 2010ED IL MODELLO IVA 2010*LAmministrazione finanziaria, nellambito della c.d. “Manovra destate”, ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate al contrasto di indebite compensazioni fiscali dei crediti IVA con altri tributi, scoragg
2、iandone quindi gli abusi con condizioni, modalit, adempimenti rigorosi, contenuti nel D.L. n. 78 del 01/07/2009, convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009. Fino al 31/12/2009 sono mantenute le attuali modalit di esercizio delle compensazioni del credito IVA.COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA ANNUALEA dec
3、orrere quindi dal 1 gennaio 2010, per effetto dellart.10 del su citato D.L. n. 78/2009, la “stretta” sulle compensazioni con altre imposte riguarder in particolare: la compensazione del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori ad 10.000,00 annui, che pu essere effettuata a partire dal
4、 giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA o dellistanza trimestrale-infrannuale, dove si evinca il credito, utilizzando esclusivamente un apposito servizio telematico predisposto dallAgenzia delle Entrate.Conseguentemente prevista la possibilit di prese
5、ntare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma. A tal fine i soggetti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati IVA. la compensazione del credito IVA annuale per importi superiori ad 15.000,00 annui, che pu ess
6、ere effettuata a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e necessita del rilascio del visto di conformit da parte di un soggetto abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, CAF, ecc., aventi i requisiti previsti), sulla dichiarazione dal
7、la quale i crediti scaturiscono.Il contribuente che intende utilizzare in compensazione il credito IVA, in misura superiore ad 15.000,00, deve dunque disporre di una dichiarazione IVA “certificata” circa la sussistenza di detto credito.Per le societ ed Enti soggetti al controllo contabile, in altern
8、ativa al visto di conformit, la dichiarazione IVA va sottoscritta oltre che dal rappresentante legale anche da coloro che sottoscrivono (se prevista) la Relazione di revisione, che dovr attestare lavvenuta esecuzione dei controlli necessari per il rilascio del visto. per i crediti IVA di importo par
9、i o inferiore ad 10.000,00, non prevista alcuna limitazione alla compensazione, e pertanto nel 2010 saranno applicabili le consuete regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali. Entro tale soglia infatti, la compensazione di detti crediti continuer ad effettuarsi con le
10、 solite modalit e cio a partire dal 1 giorno del periodo dimposta (anno o trimestre) successivo e servendosi della presentazione del mod. F24 attraverso i normali canali.Di recente, stata pubblicata in bozza sul sito Internet dellAgenzia delle Entrate del mod. IVA 2010 - voluta dallAmministrazione f
11、inanziaria al fine di attivare un confronto costruttivo con gli operatori del settore sulle nuove regole per la compensazione del credito annuale e infrannuale;Nella bozza del mod. IVA 2010, disponibile dal 03/12/2009 sul sito Internet dellAgenzia delle Entrate, al rigo VX5 pertanto richiesta, come
12、di consueto, lindicazione dellammontare del credito IVA 2009 che il contribuente intende “riportare in detrazione o in compensazione”.*Riassumendo:CREDITO IVA 2009COMPENSAZIONE INTERNA(IVA DA IVA)COMPENSAZIONE ESTERNA(mod. F24)fino ad 10.000,00L i b e r aL i b e r ada 10.001,00L i b e r adal giorno
13、16 del mese successivo alla presentaz. del mod. IVA senza visto di conformitda 15.001,00L i b e r adal giorno 16 del mese successivo alla presentaz. del mod. IVA con visto di conformitESONERO PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE DATI IVAConsiderato che dal prossimo anno la dichiarazione IVA stata sganciata d
14、al mod. Unico e potr essere presentata in via autonoma a partire dal 1 febbraio 2010, si rammenta che in caso di presentazione della dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, previsto lesonero della Comunicazione dati IVA.COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALELa limitazione sopra esami
15、nata con riferimento al credito IVA superiore ad 10.000,00 stata estesa anche al credito infrannuale.Infatti, anche la compensazione dei crediti IVA trimestrali (primo, secondo e terzo trimestre), al sussistere comunque delle relative condizioni, sar possibile effettuarla soltanto a decorrere dal gi
16、orno 16 del mese successivo a quello di presentazione dellistanza (mod. IVA TR) dalla quale risulta tale credito.Di conseguenza: il credito IVA relativo al I trimestre 2010, il cui mod. IVA TR deve essere presentato (esclusivamente in via telematica) entro il 30/04/2010, sar compensabile dal 16/05/2010; il credito